Ultima modifica: 27 Aprile 2018

Accesso Civico

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere
a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza
necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5,
D.Lgs. 33/2013).

* L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere
documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di
pubblicare (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico
semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti
dall’amministrazione.

* L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere
documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le
amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile
nel menu di questa pagina un modulo in formato PDF, da compilare e
firmare. Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere
documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella
compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi
utili alla loro identificazione.

La richiesta potrà essere sottoscritta:

* con firma digitale direttamente sul file;
* con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di
allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita, ad uno degli
indirizzi di posta elettronica:

posta ordinaria pvic830001@istruzione.it
PEC pvic830001@pec.istruzione.it

Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e
trasmesso all’indirizzo:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano n° 59 – 27029 VIGEVANO (PV)

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale
o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può
presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza – che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La
decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del
responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo
amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

 

ACCESSO CIVICO

Mod_2_Accesso_civico_semplice

Mod_3_Accesso_civico_generalizzato